CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI
(Riconoscimento giuridico del 24/05/2006 al n. 521 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, istituito ai sensi del D.P.R. del 10.2.2000 n. 361. REG. ECM - Ministero Sanità: N° Provider: 11602 - N° Referente: 12904 - Iscritta nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del D.P.R. 11/7/1980 n. 382, col cod. 60719kCH 31/01/2012) - Member UNITED NATION Academic Impact (UNAI . Nazioni Unite)

Firenze
E-mail: csi@criminologia.it

IL PERITO E CONSULENTE TECNICO FORENSE DEVE AGIRE SECONDO SCIENZA, COSCIENZA E DA UOMO LIBERO!


L'Associazione opera senza scopo di lucro
e si propone di diffondere lo studio e la ricerca della Criminologia e delle Scienze dell'Investigazione

Codice Deontologico

CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI

Dignità

Il consulente  o il perito procede con tutta la dignità e la correttezza che convengono in materia giudiziaria. Egli si astiene da qualsiasi pubblicità concernente il mandato d’incarico che riceve, nonché nell'intento di ottenere degli incarichi, dal compiere passi o far proposte presso mandatari, uomini d'affari o intermediari qualsiasi, mediante provvigioni o altri vantaggi di qualsiasi natura.

Indipendenza

Il consulente o perito deve agire da uomo libero e secondo scienza e coscienza. Egli deve conservare un'indipendenza assoluta anche ai fini della fedeltà alla carta Costituzionale,  quindi, senza cedere a nessuna pressione od influenza di qualsiasi natura. Nella fattispecie egli non può avere un interesse personale diretto o indiretto nella soluzione del litigio.

Imparzialità

Il consulente o perito opera, nel quadro della legge, con la più stretta imparzialità sia verso i terzi sia verso se stesso, nel senso che non solo deve essere imparziale ma apparire anche tale. A meno che egli non abbia ottenuto preventivamente il consenso delle parti, ricusa, se è stato in relazioni amichevoli con una delle parti o se ha con essa degli interessi comuni o divergenti ed infine se egli ha già dato un parere nell'affare litigioso.

Responsabilità

Il consulente o perito procede personalmente alle operazioni e può farsi assistere da collaboratori sotto la propria responsabilità e nei modi stabiliti dalla legge.
Il consulente o perito che ha accettato un incarico professionale è tenuto a compierlo fino a completa esecuzione. Se, tuttavia, nel corso della perizia egli è impedito ne informa le parti e l'autorità che lo ha designato, facendo loro conoscere il motivo d'impedimento, facilitando il compito del suo successore nel miglior modo possibile.

Segreto professionale

Il consulente o perito su quanto ha visto o inteso nel corso della sua perizia mantiene verso i terzi estranei alla perita stessa, il segreto professionale, come stabilito dalla legge.

Onorari

L'esperto proporziona i suoi onorari alle difficoltà ed alla natura delle operazioni, all'ampiezza delle sue responsabilità ed all'importanza della lite.

Egli compie la sua missione col minimo di spese ed esborsi.
Il consulente o perito che rimunera un collaboratore espone fra gli esborsi esattamente gli onorari che spettano a quest'ultimo, e ciò, sotto la sua responsabilità. Se più esperti formano un collegio ognuno di essi determina il suo onorario nel limite della sua effettiva partecipazione ai lavori.
Anche se un onorario globale è chiesto, non vi è, in questo caso, “dicotomia”, quest'ultima consistendo unicamente a ricompensare l'esperto che ha procurato il cliente ad uno dei suoi colleghi, il che è illecito.

Probità

Il consulente o perito si fa obbligo di non ricevere dalle parti o dai terzi, direttamente od indirettamente, nessun regalo, favore o vantaggio o altra rimunerazione che non sia quella da lui ufficialmente chiesta per onorari, spese ed esborsi.

Rapporti con magistrati e consulenti delle parti

Il consulente o perito convocato davanti alle autorità e/o consulenti, risponde ponderatamente alle questioni che gli sono poste. Egli si astiene dalla polemica e rispetta le decisioni che non ratificano il suo elaborato; si sforza di non convocare le parti se non nel rispetto delle leggi; s’impegna a partecipare a corsi di aggiornamento e qualificazione per elevare il servizio che offre al committente.

Allegato A ALLO STATUTO SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE CSI-PERITI E CONSULENTI FORENSI, ATTO REGOLARMENTE REGISTRATO
 

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